Lo sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel 2016 è pari al 40%, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro: sono i dettagli del bonus assunzioni in Legge Stabilità, che funziona con il medesimo meccanismo applicato nel 2015 dai datori di lavoro privati e che anche questa volta esclude contratti di apprendistato e lavoro domestico, prevedendo tetti e regole particolari per il settore agricolo.

Decontribuzione 2016

Lo sconto sul versamento dei contributi è riconosciuto sulle assunzioni effettuate dal primo gennaio al 31 dicembre 2016, per un periodo massimo di 24 mesi (2 anni). Sono esclusi contributi e premi INAIL. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2015 valgono le regole della manovra dell’anno scorso: esonero contributivo al 100% fino a un tetto di 8060 euro, per tre anni. E’ sempre l’INPS a erogare l’incentivo. L’istituto monitora costantemente l’andamento dell’agevolazione e comunica al ministero del Lavoro le minori entrate contributive.

Esclusioni: l’agevolazione non si applica alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono stati occupati a tempo indeterminato (presso qualsiasi datore di lavoro) e non spetta comunque se nel 2015 è già stata applicata l’esenzione contributiva prevista dalla legge 190/2014. Niente bonus neanche se il dipendente nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità (ultimo trimestre 2015) ha avuto un contratto a tempo indeterminato con una società controllata o collegata o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 


Settore agricolo

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In questo ambito vengono introdotti soglie massime di incentivo a seconda dell’attività del dipendente: per l’assunzione di impiegati e dirigenti ci sono risorse pari a 1,1 milioni di euro per l’anno 2016 e pari a 2,8 milioni per l’anno 2017, con un più rifdotto plafond di 1,8 milioni di euro per l’anno 2018 ed un ancor più esiguo 0,1 milioni di euro per l’anno 2019. Per tutti gli altri dipendenti: tetti di 1,6 milioni di euro per il 2016, di 8,8 milioni di euro per il 2017, di 7,2 milioni per il 2018 e di 0,8 milioni per il 2019. Esclusi contratti di apprendistato, i lavoratori che sono stati occupati a tempo indeterminato nel 2015 oppure occupati a tempo determinato con almeno 250 giornate di lavoro nel 2015. Nel caso del lavoro agricolo, l’approvazione delle domande avviene in base all’ordine cronologico di presentazione.