Con la Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017 si è voluto precisare maggiormente i dettagli al riguardo delle manifestazioni pubbliche.

 A seguito dei fatti di Torino, dove è morta una ragazza e ci sono stati centinaia di feriti per la calca in piazza, il capo della Polizia Franco Gabrielli ha emanato la sopracitata circolare.

La Circolare Gabrielli fornisce quindi nuove regole precise per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico e fa una netta distinzione tra safety e security , fissando e distinguendo di conseguenza i compiti che spettano alle forze di polizia e quelli spettanti alle altre amministrazioni e agli organizzatori. Si prevedono quindi molti cambiamenti per tutti gli eventi e manifestazioni pubbliche, come ad esempio il Palio di Siena, dove l’accesso alla piazza d’ora in avanti sarà riservato a soli 12 mila persona contro i circa 40 mila solitamente ammessi.

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Pubbliche manifestazioni: misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone. 
L'attuale contesto pone in evidenza la necessità di qualificare e individuare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, i dispositivi e le misure che garantiscano sia l'incolumità che la sicurezza delle persone.
Al riguardo il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha diramato la circolare 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, di seguito riportata per quanto attiene le competenze comunali.
In tale ambito le SS.LL., quali autorità deputate al rilascio di autorizzazioni connesse con lo svolgimento di pubbliche manifestazioni - fatte salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, quali le commissioni provinciale e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli nonché le competenze dei Vigili del Fuoco e degli organismi di protezione civile (Centro operativo comunale-C.O.C., Centro operativo misto-C.O.M. e Centro coordinamento soccorsi-C.C.S.) - sono chiamate ad accertare quanto segue:
capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano
  1. compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori devono essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle Forze di Polizia;
  2. percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
  3. piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
  4. suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze e interventi di soccorso;
  5. piani di impiego, a cura dell'organizzatore, di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico;
  6. spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
  7. spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
  8. previsione, a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria, di adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei ospedali di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e cura specialistica;
  9. presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
  10. valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità.
In tal senso le SS.LL. effettueranno preventivi e mirati sopralluoghi nelle località di svolgimento delle iniziative programmate, per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di incolumità e l'individuazione delle cosiddette vulnerabilità, ai fini di un'attenta valutazione sull'adozione o implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali sia a livello comunale sia da parte di diverse amministrazioni, società o enti pubblici competenti.
In correlazione con le predette misure volte a garantire l'incolumità delle persone, le SS.LL. vorranno:
  1. implementare, laddove necessario, i rispettivi sistemi comunali di videosorveglianza nei luoghi di più consueto svolgimento di pubbliche manifestazioni con elevato afflusso di persone;
richiamare l'attenzione degli organizzatori di pubbliche manifestazioni affinché provvedano a inoltrare la prescritta comunicazione al Questore almeno tre giorni 
  1. prima dell'evento, ai sensi dell'art. 18 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 («Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»).
L'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni d'intervento verrà quindi effettuata al fine di pervenire ad una sintesi delle iniziative da adottare in una cornice di sicurezza integrata anche con il concorso degli operatori di polizia locale, secondo modelli di "prevenzione collaborativa" per la vigilanza attiva di aree urbane.
Il modello organizzativo così delineato presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di incolumità e di sicurezza necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili senza i quali, pertanto, le manifestazioni - conclude la circolare del Capo della Polizia - non potranno avere luogo, significando che mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di incolumità .

Data pubblicazione il 21/06/2017
Ultima modifica il 21/06/2017 alle 17:46
http://www.prefettura.it/pavia/contenuti/Pubbliche_manifestazioni_circolare-6644167.htm
 
 

 
 

 * Link info aggiornato: Modifica-Circolare-Gabrielli-safety-security-del-18-luglio-2018