Legge di stabilità 2016

Addio al regime dei minimi, dal 2016 tutti i nuovi saranno forfetari

Dal 01/01/2016 non sarà più possibile aprire partite iva agevolate secondo con la vecchia normativa sui minimi.

 

L’unico regime agevolato rimarrà quello forfetario, i vecchi minimi sono destinati a scomparire alla scadenza fissata dalla precedente normativa (5 anni o compimento 35 anni). 

Analizzando nello specifico il regime fiscale agevolato FORFETARIO occorre, in primis, soffermarsi sui requisiti per l’accesso a tale regime:

  1. Ricavi inferiori ai limiti previsti dalla normativa distinti per codice Ateco;
  2. Spese per collaboratori e dipendenti inferiori a € 5.000,00 lordi annui;
  3. Immobilizzazioni inferiori a € 20.000,00.

I limiti di ricavo relativi alle diverse attività sono i seguenti:

- Industrie alimentari e delle bevande: limite 45.000 euro;

- Commercio all’ingrosso e al dettaglio: limite 50.000 euro;

- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: limite 40.000 euro;

- Commercio ambulante di altri prodotti: limite 30.000 euro;

- Costruzioni e attività immobiliari: limite 25.000 euro;

- Intermediari del commercio: limite 25.000 euro;

- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limite 50.000 euro;

- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: limite 30.000 euro;

- Altre attività economiche: limite 30.000 euro.

Passando all’analisi del livello di tassazione occorre distinguere tra le imposte sul reddito e iva ed i contributi previdenziali.

L’Irpef, le addizionali comunali e regionali, l’Iva e l’Irap sono rimpiazzate da un’imposta sostitutiva pari al 15%. Per i primi tre anni di attività è però prevista una riduzione della base imponibile pari ad 1/3.

Per usufruire della riduzione occorre avere particolari requisiti.

La base imponibile viene calcolata applicando ai ricavi la percentuale di redditività prevista per le diverse attività, da questa vengono detratti i contributi previdenziali per il definitivo calcolo dell’imposta sostitutivadovuta.

I contributi previdenziali vengono calcolati sul reddito ottenuto forfetariamente secondo le previste percentuali e con una riduzione dei minimi previsti per la gestione artigiani e commercianti del 35%.

Le percentuali di redditività previste per le diverse categorie sono le seguenti:

- Industrie alimentari e delle bevande: 40%;

- Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 40%;

- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: 40%;

- Commercio ambulante di altri prodotti: 54%;

- Costruzioni e attività immobiliari: 86%;

- Intermediari del commercio: 62%;

- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 40%;

- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%;

- Altre attività economiche: 67%.

A titolo puramente esplicativo si riporta un esempio di calcolo necessario per districarsi nella complessa normativa.

Settore attività: Attività professionali

Ricavi: 20.000,00 euro

Percentuale redditività: 78%

Base imponibile: 20.000,00 x 78% = 15.600,00

Contributi previdenziali: 15.600,00 x 27,72% = 4.324,32

Imposta sostitutiva: (15.600,00 – 4.324,32) x 15% = 1.691,35

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