- Giovedì, 20 Luglio 2017
Il Tax Credit esterno è un’agevolazione ministeriale che coinvolge produzioni, distribuzioni, esercenti cinematografici ed investitori esterni di settore cinematografico.
Il 1° gennaio 2017, è entrata in vigore la nuova disciplina del cinema e dell’audiovisivo che ridisegna il quadro normativo applicabile a tale settore. La riforma in questione rafforza la norma, già conosciuta, del tax credit – credito d’imposta con l’obiettivo di sostenere l’industria cinematografica.
Nel caso specifico il tax credit esterno prevede che imprese, soggetti privati e istituti finanziari hanno la possibilità di compensare debiti fiscali (quali ad esempio: Ires, Irap, Irpes) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Ed è proprio per questo motivo che il tax credit è considerato uno degli argomenti più importanti del momento.
È il cuore degli incentivi fiscali di cui usufruisce l’industria cinematografica, ha dichiarato Riccardo Tozzi, il Presidente dell’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali e rappresenta una reale opportunità per il rilancio di quello che è stato, dall’immediato dopoguerra fino a qualche decennio fa, il settore trainante del nostro Paese.
Perché il tax credit deve iniziare ad essere considerato come un’importante strumento fiscale da integrare nella complessiva strategia comunicativa di un’azienda?
La risposta è semplice.
È una nuova opportunità di business per tutte le aziende che vogliono diversificare i propri investimenti. Infatti se utilizzato come strumento di comunicazione, apporta all’investitore notevoli vantaggi, e non solo di natura economica. Associare la propria immagine ad un film prevede la possibilità di attuare una serie di attività di co-marketing, che garantiscono un incremento in termini di brand awareness.
Nello specifico, il tax credit favorisce quindi un ritorno di immagine attraverso varie attività di promozione: si va ad esempio dal product placement, ovvero la collocazione del proprio brand o dei propri prodotti all’interno del film, alla possibilità di comparire nei titoli di coda, fino alla realizzazione di attività ad hoc, come la brandizzazione del materiale in occasione del lancio del film.
Esistono infine, numerosi casi interessanti di aziende e istituti finanziari che hanno adottato questo strumento fiscale. Solo per citarne uno è possibile far riferimento al colosso BNL. BNL con l’integrazione del tax credit ha reso possibile l’attuazione di oltre 60 operazioni, con un investimento complessivo superiore ai 23 milioni a favore di diversi produttori del settore con l’obiettivo finale di favorire la diffusione del cinema in Italia e nei mercati esteri.
Il tax credit è un’opportunità di comunicazione per il cinema e per le aziende.
Tramite i film si può fare cultura d’impresa e rappresentare il Made in Italy nelle sale di tutto il mondo.
Il cinema ha da sempre rappresentato uno dei principali volani per l’economia del nostro Paese.
Tax credit produzione - distribuzione - agevolazioni fiscali
Le disposizioni sul tax credit - credito d’imposta - prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un’opera cinematografica.
- Tax credit produzione (art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto 7.5.2009 “tax credit produttori”)
Il credito di imposta può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica ed è pari al 15% del costo eleggibile di produzione, fino all´ammontare massimo di euro 3.500.000 per periodo d´imposta. Nel caso di produzioni associate il credito di imposta spetta a ciascun produttore associato, in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute e in proporzione alla quota di partecipazione alla produzione associata. Nel caso di produzioni con contratti di appalto, il credito di imposta spetta sia al produttore esecutivo sia al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno sostenute. Il credito d´imposta può essere concesso in relazione a:
- Opere cinematografiche di nazionalità italiana (art.5 del decreto legislativo n. 28 del 2004)) che rispettino i requisiti di eleggibilità culturale stabiliti dalla Tabella A del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”;
- Opere cinematografiche riconosciute di interesse culturale dalla Commissione per la Cinematografia (art. 7 D.Lgs 28/2004 ) che rispettino i requisiti di eleggibilità culturale stabiliti dalla Tabella A e dalla Tabella B del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”. Nell´ambito di questi ultimi, la Commissione per la Cinematografia può attribuire l´ulteriore qualifica di “film difficile”, al fine di consentire il raggiungimento di un maggiore livello di aiuti pubblici.
Riconoscimento requisiti per i produttori
Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere, alla Direzione Generale per il Cinema, il riconoscimento dell´eleggibilità culturale delle opere cinematografiche prodotte. Le opere in oggetto sono sottoposte a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea (tabella A del D.M. 7.5.2009). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera cinematografica ottiene automaticamente l´eleggibilità culturale.
Il credito d´imposta (anche se già attribuito) viene revocato o decade in caso di:
- mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità
- subentro di altra impresa di produzione
- mancato rispetto del vincolo di territorializzazione
- mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico
Vincolo di territorializzazione
In Italia (art.2, comma 7, del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”) deve obbligatoriamente essere speso sul territorio nazionale (come definito dall´art.1, comma 10 dello stesso D.M. )un importo pari ad almeno l´80% dell´entità del beneficio fiscale.
- Tax credit investitori esterni (art. 1, comma 325, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”)
Il credito di imposta spetta anche all´investitore “esterno” (soggetto diverso dal produttore cinematografico) che fornisca un apporto di capitale per la realizzazione di un´opera cinematografica. L´apporto non può superare il 49% del costo eleggibile di produzione dell´opera cinematografica e il beneficio fiscale è pari al 40% dell´apporto fornito (fino all´importo massimo di euro 1.000.000 di credito per periodo d´imposta). Se l´investitore esterno, che fornisce l´apporto, è un´impresa di distribuzione, il credito d´imposta spettante è del 20% (fino all´importo massimo di euro 1.000.000 di credito per periodo d´imposta). E´ necessario che almeno l´80% dell´apporto esterno ricevuto sia speso, dal produttore dell´opera cinematografica, sul territorio italiano (come definito dall´art.1, comma 10 del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”). Lo strumento giuridico, attraverso il quale si può dar seguito all´apporto di capitale, è il contratto (tra produttore cinematografico e impresa esterna) di associazione in partecipazione o di cointeressenza. Nel contratto, gli utili spettanti all´investitore esterno non possono superare il 70% degli utili complessivi dell´opera cinematografica.
Riconoscimento requisiti per gli investitori esterni
Anche per le opere cinematografiche in cui si associano soggetti esterni, è l´impresa cinematografica che produce l´opera a chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera ottiene automaticamente l´eleggibilità culturale. Il credito d´imposta (anche se già attribuito) viene revocato o decade in caso di:
- mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità;
- subentro di altra impresa di produzione;
- mancato rispetto del vincolo di territorializzazione;
- mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.
- Tax credit produzione esecutiva film stranieri (art. 1, comma 335, L. 244/2007 e D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”)
Il credito di imposta spetta nel caso di realizzazione sul territorio italiano di film o parti di film “stranieri” (ovvero non riconosciuti di nazionalità italiana), su commissione di produzioni estere. Destinatarie sono le imprese di produzione esecutiva e le industrie tecniche. In questo caso, il credito d´imposta:
- è pari al 25% del costo di produzione della singola opera;
- spetta per le spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo;
- non può superare il limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000.
I film in oggetto devono, comunque, superare il test di eleggibilità culturale stabilito dalla tabella C del D.M. 7.5.2009. Il credito d´imposta decade in caso di:
- mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 30 giorni dal termine delle attività.
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE
Tax credit distribuzione (art. 1, comma 327, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”)
Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d´imposta pari al: - 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un´opera cinematografica, se riconosciuta di nazionalità italiana e di interesse culturale (che abbia superato il test di eleggibilità culturale stabilito dalle Tabelle A e B del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”), fino a un massimo di euro 1.500.000 di credito per ciascun periodo d´imposta; - 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un´opera cinematografica riconosciuta di nazionalità italiana (che abbia superato il test di eleggibilità culturale stabilito dalla Tabella A del D.M. 7.5.2009 tax credit produttori”), fino a un massimo di euro 2.000.000 di credito per ciascun periodo d´imposta.
Riconoscimento requisiti per le imprese di distribuzione
Anche per quanto riguarda il tax credit distribuzione è l´impresa cinematografica che produce l´opera a chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera ottiene automaticamente l´eleggibilità culturale. Il credito d´imposta (anche se già attribuito) viene revocato o decade in caso di:
- mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità;
- mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 60 giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche.
Richieste e Procedure
Per accedere alle agevolazioni fiscali i soggetti interessati devono:
- compilare l´apposita modulistica, disponibile nello Sportello On Line.
- stamparne una copia
- trasmettere attraverso lo Sportello On Line il modello compilato
- consegnare la copia stampata alla Direzione Generale per il Cinema, firmata e corredata da fotocopia del documento di identità.
Clicca Quì per scaricare la legge.
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